Divisione Ereditaria

Il legislatore prevede tre forme di divisione:

– divisione convenzionale (fatta con atto pubblico d’accordo tra i coeredi)

– divisione testamentaria (fatta dal testatore nel testamento)

– divisione giudiziale (per opera del giudice, una volta accertata l’impossibilità di raggiungere un accordo).

Divisione convenzionale
I coeredi possono porre in essere un contratto di divisione con cui sciolgono la comunione, assegnando a ciascun coerede beni per un valore corrispondente alla loro quota ereditaria.
E’ possibile anche procedere ad una divisione parziale (c.d. stralcio divisionale) in forza della quale parte dei beni vengono divisi tra i coeredi e parte resta in regime di comunione.

Divisione testamentaria
Il testatore direttamente detta le regole che devono essere seguite nella divisione, indicando i criteri per la formazione delle porzioni o attribuendo tale facoltà ad un terzo o all’esecutore testamentario, o provvede direttamente alla divisione dei beni di sua proprietà a ciascun coerede.
La divisione è nulla se il testatore non ricomprende nella divisione qualcuno dei legittimati o degli eredi istituiti.