Fondo Patrimoniale

L’art. 2740 c.c. prevede che il debitore debba rispondere dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. In alcune ipotesi, tuttavia, l’ordinamento consente ai privati di separare dal proprio patrimonio determinati beni, imprimendo agli stessi un determinato vincolo di destinazione. I beni, pertanto, vengono a costituire un patrimonio destinato e non possono essere distratti dallo scopo al quale sono per l’appunto destinati  e sono sottratti alla garanzia patrimoniale generica.

Un esempio di fenomeno di destinazione patrimoniale è quello del fondo patrimoniale, disciplinato dagli art. 167 ss c.c.

Uno dei coniugi o entrambi o un terzo possono costituire con atto pubblico (il terzo anche per testamento) un fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della famiglia; i frutti dei beni del fondo, pertanto, possono essere utilizzati solo per i bisogni della famiglia.

Possono far parte del fondo solo beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, detti beni non possono essere alienati, concessi in garanzia o comunque vincolati se non con il consenso di entrambi i coniugi e, qualora vi siano figli minori, previa autorizzazione giudiziale da concedersi solo per necessità o utilità evidente della famiglia.