Compravendita

Ai sensi dell’art. 1470 c.c., “la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto
verso il corrispettivo di un prezzo”.
I contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, ai sensi degli articoli 1350 e 2643 c.c., devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, sotto pena di nullità, e si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione.
Il Notaio interviene per legge quale terzo indipendente e imparziale rispetto alla parte venditrice e alla parte acquirente, garantendo che l’acquisto dell’immobile avvenga nel rispetto di tutte le norme di legge, controlla la regolarità urbanistica e l’assenza di pregiudizievoli o gravami, consiglia le parti fin dall’inizio delle trattative, anche prima di firmare qualsiasi proposta o contratto preliminare.

Rent to buy
Il rent to buy è un nuovo tipo di contratto che mette insieme la locazione con la vendita. Il proprietario consegna sin da subito l’immobile al futuro acquirente, il quale paga inizialmente solo il canone; solo dopo un periodo di tempo fissato nel contratto il futuro acquirente può decidere se acquistare il bene (detraendo dal prezzo una parte dei canoni già pagati) o meno.
Non vi è un obbligo di concludere il contratto di vendita né un automatico trasferimento della proprietà a conclusione del periodo di utilizzo del bene. Se, pertanto, il futuro acquirente decide di non procedere all’acquisto alla scadenza del termine, il contratto cessa di produrre i suoi effetti e l’immobile viene riconsegnato al proprietario.
Detto contratto deve essere stipulato con atto pubblico davanti ad un notaio ed essere oggetto di trascrizione nei pubblici registri.

Documenti per la stipula: Vendita