Locazione

Ai sensi dell’art. 1571 c.c., “la locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo”.
I contratti di locazione stipulati per uso abitativo prevedono il requisito della forma scritta ad substantiam e per gli stessi vi è l’obbligo di registrazione a pena di invalidità.
Per le locazioni di beni immobili aventi durata ultranovennale è previsto, in particolare, l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, a pena di nullità del contratto, e la sua trascrizione.

Rent to buy
Il rent to buy è un nuovo tipo di contratto che mette insieme la locazione con la vendita. Il proprietario consegna sin da subito l’immobile al futuro acquirente, il quale paga inizialmente solo il canone; solo dopo un periodo di tempo fissato nel contratto il futuro acquirente può decidere se acquistare il bene (detraendo dal prezzo una parte dei canoni già pagati) o meno.
Non vi è un obbligo di concludere il contratto di vendita né un automatico trasferimento della proprietà a conclusione del periodo di utilizzo del bene. Se, pertanto, il futuro acquirente decide di non procedere all’acquisto alla scadenza del termine, il contratto cessa di produrre i suoi effetti e l’immobile viene riconsegnato al proprietario.
Detto contratto deve essere stipulato con atto pubblico davanti ad un notaio ed essere oggetto di trascrizione nei pubblici registri.