Divisione

Il legislatore prevede tre forme di divisione:

– divisione convenzionale (fatta con atto pubblico d’accordo tra i comproprietari o tra i coeredi)

– divisione testamentaria (fatta dal testatore nel testamento)

– divisione giudiziale (per opera del giudice, una volta accertata l’impossibilità di raggiungere un accordo).

Divisione convenzionale
I comproprietari o i coeredi possono porre in essere un contratto di divisione con cui sciolgono la comunione, assegnando a ciascun comproprietario o coerede beni per un valore corrispondente alla loro quota.
E’ possibile anche procedere ad una divisione parziale (c.d. stralcio divisionale) in forza della quale parte dei beni vengono divisi tra i comproprietari o tra i coeredi e parte resta in regime di comunione.