Costituzione / Modifica S.N.C. – S.A.S.

Le società in nome collettivo (s.n.c.) e le società in accomandita semplice (s.a.s.) sono società di persone, la cui caratteristica si trova nel fatto che delle obbligazioni della società rispondono anche i soci.

Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

Nella società in accomandita semplice, invece, vi sono due categorie di soci: i soci accomandatari assumono il rischio in proprio dell’attività di impresa rispondendo dei debiti della società illimitatamente, mentre i soci accomandanti rispondono delle obbligazioni societarie limitatamente alla quota di partecipazione.

Costituzione della società
Le società di persone nascono con un contratto stipulato dai soci fondatori.
In dette società non esiste un importo minimo di capitale sociale né è necessario procedere al suo versamento contestualmente all’atto costitutivo.

Modifica della società
Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente nell’atto costitutivo.
Le società di persone modificano l’atto costitutivo a mezzo di una mera modifica contrattuale tramite un atto notarile che va poi iscritto nel Registro delle Imprese.