Accettazione dell’eredità
L’eredità si acquista con l’accettazione, che comporta la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede, con la conseguenza che quest’ultimo sarà tenuto al pagamento dei debiti del defunto qualunque sia l’importo.
L’accettazione può essere espressa o tacita.
L’accettazione è espressa quando il chiamato all’eredità dichiara la sua volontà di accettare in un atto pubblico o in una scrittura privata. Per talune categorie di soggetti (minori, interdetti, inabilitati, persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti) la legge prevede l’obbligo di accettare l’eredità espressamente. Detta accettazione deve risultare da una dichiarazione espressa e trascritta nei pubblici registri e deve effetuarsi con beneficio di inventario. In tal modo non si verifica la confusione dei patrimoni del defunto e dell’erede cosicché l’erede non sia tenuto al pagamento dei debiti ereditari.
L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare.
Rinuncia all’eredità
Chi rinuncia all’eredità decide di non voler acquistare l’eredità. La rinuncia può essere solo totale; la rinuncia parziale è nulla.
A differenza dell’accettazione la rinuncia è revocabile fino a che il diritto di accettare l’eredità non si è prescritto (dieci anni dall’apertura della successione del defunto) e a meno che nel frattempo l’eredità non sia stata accettata da un altro chiamato all’eredità.