Con l’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (anno 1975), il regime legale è quello della comunione degli acquisti. Tuttavia i coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Tale convenzione può essere stipulata in qualsiasi momento con atto pubblico davanti al notaio o mediante una semplice dichiarazione inserita nell’atto di celebrazione del matrimonio.