Edilizia – Cassazione, sentenza 29 agosto 2022, n. 31783, sez. III penale

Intervento di demolizione parziale – Opere abusivamente realizzate – Non applicabilità del condono edilizio

In tema di condono edilizio, la volumetria eccedente i limiti previsti dalla l. n. 724 del 1994 art. 39, ai fini della condonabilità delle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993, non è suscettibile di riduzione mediante demolizione eseguita successivamente allo spirare di detto termine, integrando la stessa un intervento, oltre che di per sé abusivo, volto ad eludere la disciplina di legge. Questo principio deve ritenersi applicabile anche in materia di condono edilizio di cui al d.l. n. 269 del 2003, art. 32, conv., con modifiche, dalla l. n. 326 del 2003, e successive modifiche. Invero, anche in relazione a questa disciplina, l’intervento di demolizione parziale delle opere abusivamente realizzate costituisce attività, da un lato, anch’essa abusiva sotto il profilo edilizio, e, dall’altro, diretta ad eludere la disciplina di legge.

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